Anche l’Italia si adegua alle norme di altri paesi europei, che cercano di mettere a punto strumenti per anticipare l’emersione della crisi e limitare i danni derivanti da gestioni approssimative e poco consapevoli
Era ora che anche le istituzioni formalizzassero qualcosa di concreto e riconducile alla limitazione di potenziali danni per le imprese, ma non solo. Intravediamo in questo decreto una grandissima opportunità per il tessuto socio-imprenditoriale italiano, perché costringe sul piano normativo, le imprese a fare i conti con indici di allerta, misurabili e concreti, su cui intervenire per garantirsi la continuità del business.

Gli obiettivi della riforma
Con il decreto “Crisi d’impresa”, anche l’Italia si adegua alle norme di altri paesi europei, che cercano di mettere a punto strumenti per anticipare l’emersione della crisi e limitare i danni derivanti da gestioni approssimative e poco consapevoli, fondate sul famoso “naso” dell’imprenditore medio nostrano.
Uno degli scopi fondamentali è prevenire segnali potenzialmente pericolosi in relazione alle aree sensibili della gestione, specie quella economico/finanziaria. Un esempio pratico?
“Capo, il flusso di cassa previsionale sfora la soglia di tollerabilità a Novembre 2021”
“Scusi Valerio e cosa significa?”
“Che a Novembre 2021 , con questo regime di vendita siamo sotto di 10 mila €”
“Ah bene, fissa una riunione col team oggi alle 17:00”
Ammesso e non concesso che “Valerio” si sia affidato a dei professionisti del settore che un flusso di cassa previsionale lo sanno realizzare, in buona sostanza si tratta di tenere monitorati i principali indicatori di carattere economico/ finanziario, per valutare tempestivamente, potenziali situazioni di crisi.
Così facendo non solo si ha una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese, ma si tutela la capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro ad un potenziale fallimento.
Modifiche alla legge fallimentare
Tra le modifiche alla legge fallimentare rileviamo:
· La riduzione dei tempi e dei costi delle procedure concorsuali;
· Si sostituisce il termine fallimento con l’espressione “liquidazione giudiziale”;
analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, al fine di evitare l’onta sociale e personale che si accompagna alla parola “fallito”.
Ed era ora visto che in Italia l’immaginario collettivo associa al “fallito”, il dovere di imporsi uno stato di isolamento dal resto del contesto sociale.
· L’istituzione presso il Ministero della Giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere su incarico del tribunale funzioni di gestione o di controllo nell’ambito di procedure concorsuali, con l’indicazione dei requisiti di professionalità esperienza e indipendenza necessari all'iscrizione.
· L’armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell’insolvenza del datore di lavoro con forme di tutela dei dipendenti.
Verrebbe da dire “ottimo, finalmente”, vedremo più che altro come saranno recepite queste novità dal tessuto imprenditoriale ed in che modalità si esprimeranno gli organi di controllo quali Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza e altri.
Ma soprattutto chi saranno i soggetti incaricati dai tribunali? Speriamo che almeno uno sui tre che vengono nominati in genere, abbia competenze in relazione all'azienda da monitorare.
Per cui bene, ma aspettiamo.
Organi di controllo
L’Art 378 del decreto “Crisi d’impresa” obbliga alla nomina dell’organo di controllo o del revisore, se la società è a responsabilità limitata o cooperativa, quando negli ultimi due esercizi consecutivi precedenti almeno uno dei seguenti tre limiti è superato, ovvero:
· il totale dell’attivo dello stato patrimoniale è maggiore di 4 milioni di euro;
· i ricavi delle vendite e delle prestazioni superano i 4 milioni di euro;
· i dipendenti occupati in media durante l’esercizio superano le 20 unità.
Si estendono quindi i casi di nomina obbligatoria dell’organo di controllo (sindaco unico o collegio sindacale) o del revisore per le Srl. L’obbligo di nomina dell’organo di controllo o del revisore della nuova Legge Fallimentare è considerato partendo dagli esercizi 2017 -2018.
Le novità contenute nella riforma coinvolgeranno in maniera diretta le tante SRL e cooperative che, dopo le modifiche introdotte all’articolo 2477 del Codice Civile relativo all’obbligo di nomina del collegio sindacale e alla revisione legale dei conti, saranno anche chiamate a modificare statuti o atti costitutivi.
Modalità delle procedure di allerta
In caso di difficoltà dell’impresa, secondo il decreto della Legge Fallimentare, l’imprenditore deve “Attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” (Art 374.2).
Lo stato di crisi è definito come: “lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l’insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate”.
Questo significa che, se l’imprenditore non riesce a riportare in equilibrio l’azienda sia operando da solo, sia ricorrendo a esperti specializzati, potrebbe scattare la Procedura di Allerta, una procedura volta a trovare un accordo tra i creditori senza che la crisi sfoci in un’insolvenza.
Tale procedura può essere interna o esterna.
Interna se attività direttamente dall’imprenditore durante il monitoraggio dei dati economico/finanziari in corso d’esercizio, che così facendo può evitare sanzioni, oppure dal revisore o collegio sindacale (se presenti) che qualora mancassero di segnalare il potenziale stato di crisi, potrebbero incorrere in gravi sanzioni.
Esterna se attivata dall’Agenzia delle Entrate, dall’INPS o altre istituzioni adibite a tale mansione.
Ogni singola Camera di Commercio vedrà il costituirsi dell’OCRI (Organismo di composizione della crisi d’impresa) che avrà il compito di:
· ricevere le segnalazioni sulla base di dati e riscontri certi, da parte dell’imprenditore o degli organi di controllo;
· gestire la situazione di crisi cercando – in un tempo brevissimo (90/180 giorni) – di risolvere lo squilibrio finanziario ;
La procedura di allerta avrà una durata di tre/sei mesi per raggiungere un accordo con i propri creditori. Ove non si sia raggiunto l’accordo e risulti lo stato di crisi dell’impresa, l’OCRI invita l’impresa ad aprire una delle procedure di insolvenza tradizionali.
Per questo suggeriamo, malauguratamente dovesse incappare in una crisi, di monitorare in ausilio all'ente preposto, tutte le procedure di contrattazione con i creditori, qualora non sia espressamente vietato dalla norma.
Scordatevi “eh vabbè, se lo vedono gli esperti”
Questo per tre ordini di ragioni:
· i creditori hanno con voi rapporti di natura commerciale e talvolta anche umani.
· tenete sotto controllo la vostra reputazione e sarete rivalutati sia come imprenditori che come uomini.
· Non sono ancora espressamente note le dinamiche concernenti le responsabilità in uno scenario di fallimento.
Fidatevi.
Ma di certo questa nuova norma porrà fine anche alle scellerate modalità di nomina su base dubbia e del tutto opinabile. Un motivo in più per affidarvi a noi, preventivamente. Fidarsi è bene, ma non fidarsi, spesso salva la faccia e non solo.
Il 15 Febbraio 2021 è la data ultima per l’adozione di un sistema funzionale alla prevenzione della crisi
Dovere specifico dell’imprenditore è quello di adottare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile idoneo a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale.
L’organo di controllo dovrà valutare il rispetto dei criteri di adeguatezza organizzativa e di equilibrio economico finanziario e persino esortare gli amministratori affinché agiscano in linea con il monitoraggio degli aspetti che il decreto ha ritenuto fondamentali per la prevenzione delle crisi di impresa.
Tutte le imprese dovranno quindi dotarsi di sistemi informativi, di adeguate piattaforme o meglio ancora di un vero e proprio metodo per poter avere un controllo di gestione dei flussi di cassa, un budget e un piano d’impresa che permettano di rilevare eventuali segnali di crisi.
Elemento poco considerato nel decreto sono appunto i rischi correlati alle risorse umane che compongono l’organizzazione. Non esiste di fatto un quadro normativo di riferimento, per il monitoraggio delle performance degli attori coinvolti nell'esercizio d’impresa e impostare una strategia per riportare in equilibrio economico, patrimoniale e/o finanziario la propria azienda, senza considerare il patrimonio umano coinvolto nel processo, potrebbe rappresentare un limite alla norma stessa.
Ma tranquilli che per quello, ci siamo noi.
Premialità nel caso si adottino comportamenti preventivi
Disposizione a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all’OCRI. Nel dettaglio L’art. 25 del Codice stabilisce che:
” L’imprenditore che ha presentato all’OCRI istanza tempestiva a norma dell’articolo 24 e che ne ha seguito in buona fede le indicazioni, ovvero ha proposto tempestivamente ai sensi del medesimo articolo domanda di accesso a una delle procedure regolatrici della crisi d’impresa o dell’insolvenza di cui al presente codice che non sia stata in seguito dichiarata inammissibile, ha diritto ai seguenti benefici, cumulabili tra loro:
a) durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione gli interessi che maturano sui debiti fiscali dell’impresa sono ridotti alla misura legale;
b) le sanzioni tributarie per le quali è prevista l’applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell’ufficio che le irroga sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell’istanza di cui all’articolo19, comma 1, o della domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza;
c) le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi d’impresa sono ridotti della metà nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza successivamente aperta;
d) la proroga del termine fissato dal giudice ai sensi dell’articolo 44 per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell’accordo di ristrutturazione dei debiti è pari al doppio di quella che ordinariamente il giudice può concedere, se l’organismo di composizione della crisi non ha dato notizia di insolvenza al pubblico ministero ai sensi dell’articolo 22;
e) la proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente con quella da lui presentata non è ammissibile se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell’ammontare complessivo dei crediti.
L’imprenditore beneficia di una “non punibilità” se presenta tempestivamente istanza di crisi all’OCRI e, secondo l’articolo 324 della riforma, le disposizioni sul reato di bancarotta non si applicano alle operazioni compiute in esecuzione di concordato preventivo o altri accordi di ristrutturazione dei debiti.
Ci aspettavamo qualche sforzo in più sotto questo punto di vista. Se come meccanismo di premialità vige la “non punibilità”, allora questa parte della norma andrebbe quantomeno denominata diversamente.
Ricordo che mio padre quando mi premiava (cosa molto rara), mi regalava le figurine dei calciatori, non è che mi dicesse “Bravo, la prossima ti do due ceffoni in meno”.
Con questo non intendiamo dire che va premiato chi traghetta un impresa verso la débâcle, ma magari istituire un albo ad hoc di professionisti esperti in analisi e gestione del rischio/opportunità, che possano affiancare tutti gli imprenditori, prima che si rivolgano all’OCRI. Evitando così di assegnare il compito a professionisti che trattano materie non legate alla gestione aziendale.
Ogni riferimento ai cofondatori di questo blog è puramente casuale., così come questo link di richiamo ad una consulenza GRATUITA:
Ad Majora.
Comments